Speriamo che me la cavo


Diritti lavoratori

 

La Costituzione riconosce al lavoratori alcuni strumenti di organizzazione e di azione colletivi per difendere e promuovere i propri obiettivi .

Questi strumenti sono : il sindacato e lo sciopero.

I sindacati

 Sono organismi che raccolgono i rappresentati delle categorie produttive. Esistono così sindacati dei lavoratori e sindacati dei datori di lavoro. La storia dei sindacati è però soprattutto storia dei lavoratori (operai, contadini, impiegati) che si riuniscono allo scopo di difendere gli interessi delle loro categorie.

Ai sindacati sono attribuiti importanti poteri. Fra questi il più rilevante è certamente quello di stipulare con gli imprenditori i contratti collettivi di lavoro.

Il sindacato è una libera associazione e non un organo del governo, non è sottoposto ad alcun controllo da parte dei pubblici poteri. Il sistema sindacale è pluralistico, basato sulla concorrenza di più sindacati negli stessi settori di lavoro, ai quali i lavoratori possono iscriversi.

Lo sciopero (Giuseppe Pellizza 1901, "Quarto Stato")

E' l’astensione volontaria dal lavoro. Esso comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo di astensione dal lavoro. Il datore di lavoro non può far valere l’inadempimento, né può adottare provvedimenti sanzionatori o disciplinari.

L’astensione dal lavoro nel settore pubblico presenta aspetti particolari. È necessario garantire il diritto allo sciopero anche ai lavoratori pubblici, altrettanto importante è tutelare la generalità dei cittadini che utilizzano i servizi stessi. Vengono definiti servizi pubblici essenziali i diritti: alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza, alla libertà di comunicazione e di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale e all’istruzione. Sono quindi considerati indispensabili i seguenti servizi: sanità, trasporti, protezione civile, poste e telecomunicazioni, informazione radiotelevisiva di Stato ecc.

I lavoratori del settore pubblico devono:

·         Dare un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data di astensione dal lavoro;

·         Comunicare preventivamente la durata massima dell’astensione;

·         Le Amministrazioni Pubbliche interessate e le imprese private, devono predisporre un piano di emergenza che garantisca le prestazioni indispensabili.

 

In caso di assoluta necessità, le autorità pubbliche ( Presidente della Giunta regionale, Sindaco, Prefetto) possono ordinare ai lavoratori interessati di riprendere il lavoro.

Se lo sciopero è effettuato in violazione alla legge stessa sono previste sanzioni pecuniarie.

Per alcune categorie lavorative il diritto di sciopero è del tutto escluso: così, per esempio, per gli appartenenti alla polizia di Stato, per gli agenti di custodia nelle carceri, per i Vigili del fuoco, ecc.

 

Lo sciopero politico, invece, è quello che ha come controparte lo stato e i suoi organi, con esso i lavoratori si vedono riconosciuto uno strumento specifico di partecipazione, che si aggiunge a quello che spetta loro in quanto cittadini.